Egregio Avvocato,
l’inquilino a cui ho affittato la casa ha sempre pagato l’affitto in contanti. Adesso vorrebbe pagarmi con assegni. Posso rifiutare questo tipo di pagamento?
Grazie.
Claudio
Risposta: se andiamo a leggere quanto testualmente prevede il codice civile all’art.1277 c.c. dovremmo rispondere di sì: infatti la norma in questione prevede che “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”. Di conseguenza quanto consegnato dal debitore con mezzi diversi dalla “moneta” non determina l’estinzione dell’obbligazione, a meno che il creditore non accetti la diversa forma di pagamento.
Fino a qualche tempo fa, quindi, l’interpretazione prevalente della norma era stata nel senso che se il debitore consegnava al creditore un assegno (anche circolare) anzichè una somma di denaro, il creditore poteva rifiutare il pagamento. Solo con il consenso, espresso o presunto, del creditore, il debito poteva essere estinto con modalità diverse dal pagamento in moneta.
Tuttavia questa interpretazione si scontrava con una realtà in cui l’uso della moneta contante diventa sempre più marginale, nonchè con nuove disposizioni normative che, perseguendo finalità di lotta all’evasione fiscale ed al riciclaggio, addirittura vietano l’uso della moneta per alcuni pagamenti (si pensi ad esempio al divieto di trasferimento in denaro contante o titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando l’importo èsuperiore a 12.500 euro, ex L. 197/91).
Per questi motivi alcune pronunce giudiziali hanno adottato una interpretazione diversa tendente ad equiparare al pagamento in moneta il pagamento a mezzo assegno circolare; e ciò sul presupposto che il rifiuto di un assegno circolare da parte del creditore potrebbe contrastare con il principio di buona fede (art. 1375 cc), considerato la sicurezza del buon fine dell’assegno circolare.
Il nuovo indirizzo interpretativo è stato, infine, consolidato da una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2007 (sentenza 6 nov. – 18 dic. 2007 n. 26617). Secondo la Cassazione, infatti, occorre una interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell’art. 1277 c.c. che superi il dato letterale della norma e lo adegui alla mutata realtà. Quindi l’espressione “moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento” deve essere letta nel senso che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio. Ed in altri termini la moneta avente corso legale non è l’oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro. Con questa interpretazione dell’art. 1277 risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purché garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta.Tale effetto sicuramente produce l’assegno circolare con il quale, stante la precostituzione della provvista, tramite l’intermediazione di una banca si realizza il trasferimento della somma di denaro con la messa a disposizione del creditore. Il rischio di convertibilità e, cioè, l’eventualità che per qualsiasi ragione la banca non sia in grado di assicurare la conversione dell’assegno in moneta legale rimane a carico del debitore, il quale si libera solo con il buon fine dell’operazione.
La raggiunta conclusione non trova ostacolo nell’art. 1182 c.c. sul luogo dell’adempimento (“…L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza...”). Secondo la Cassazione,infatti, vale in proposito considerare che l’obbligazione pecuniaria non è assimilabile all’obbligazione di dare cose fungibili, sicché non risulta perfettamente adattabile lo schema di tale tipo di obbligazione, mentre assume rilevanza l’interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma invece che al possesso dei pezzi monetari. In questa prospettiva il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto.
La Cassazione, quindi, perviene all’enucleazione del seguente principio: “nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno” (Cass. S.U. 26617/2007).
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