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Danni alla moto in deposito presso un parcheggio custodito

Ti trovi qui: Home / Contratti / Danni alla moto in deposito presso un parcheggio custodito

22 Gennaio 2009 //  by Simone Falusi//  Lascia un commento

parBuongiorno,
ormai da diversi anni custodisco presso un parcheggio coperto custodito la mia auto e la mia motocicletta pagando un canone mensile totale di €110. In data 29/09 u.s. come solito nei giorni feriali, sono rientrato con la motocicletta al parcheggio, lasciandola in custodia al personale presente e mi sono recato a casa.
Circa tre ore dopo, dovendo utilizzare la motocicletta, mi sono nuovamente recato al parcheggio. Inserendo la chiave nel quadro per mettere in moto, mi sono accorto immediatamente di un evidentissimo danno al contagiri: il vetro risulta spaccato e la cornice metallica deformata, segno di un forte urto.
Ho chiesto delucidazioni all’addetto presente, il quale ha affermato di non essersi accorto di nulla e che avrei potuto rivolgermi, l’indomani, ad uno dei titolari per discutere sul da farsi.
In data 30/09 al rientro da lavoro, intorno alle 18:00 mi accoglie uno dei titolari del parcheggio, il quale, improvvisatosi perito, cerca di ricostruire la dinamica dell’accaduto, cercando di dimostrarmi che è impossibile che un altro utente del parcheggio, con una moto o scooter posteggiati accanto alla mia motocicletta, abbiano potuto arrecare tale danno, in quanto non sarebbero presenti tracce di urti sulle moto. Ho dimostrato il mio disappunto circa tale maniera empirica di ricostruire un presunto fatto che, ho sottolineato, non è assolutamente dimostrabile, in quanto né il sottoscritto, né il titolare del parcheggio erano presenti sul luogo tra le 18:00 e le 21:00. Ho inoltre fatto presente che ciò non esula dal fatto che il danno è stato arrecato in quell’intervallo di tempo e all’interno del parcheggio.
Il titolare, citando la mia buona fede, ha asserito che è impossibile che il danno sia avvenuto all’interno del garage, in quanto non vi era traccia alcuna di vetro per terra e dato che sulla leva della frizione della moto ha trovato una leggera traccia di vetro, segno, per lui tangibile, che la moto era stata urtata altrove. Facendo presente che tale ragionamento equivale ad asserire che la moto riportava il danno gia PRIMA che rientrassi in garage alle 18:00, ho affermato con assoluta certezza che questa eventualità è assolutamente da escludere. Il danno è stato infatti arrecato ad una parte sempre a vista e osservato, peraltro, sia al momento dell’accensione della moto stessa (prima di mettere in moto è necessario infatti acuire sulla levetta dell’aria, azionare lo starter e tenere subito sott’occhio il numero di giri al minuto raggiunti dal motore, in modo da correggere subito l’apertura dell’aria e portare il regime a livelli adeguati), sia durante la normale marcia.
Per tale motivo è assolutamente impossibile che non potessi accorgermi di tale danno se fosse stato presente prima di giungere al parcheggio.
In sostanza il dato certo ed evidente è che ho dato in consegna la moto in garage, senza alcun danno alle ore 18:00 e al momento di riprenderla, alle 21:00 circa, la moto stessa riportava un danno. Il titolare, ancora una volta, si è rifiutato di credere che il danno sia stato arrecato all’interno del garage e, alla mia richiesta di rimborso e dopo essersi consultato con il fratello, co-titolare del parcheggio, ha proposto un rimborso nella misura del 50% da corrispondere tramite decurtazione dalle somme da me dovute per i canoni riferiti ai mesi a venire. Ho immediatamente risposto che tale offerta è insoddisfacente e che il risarcimento deve avvenire nella misura del 100% e i un’unica soluzione.

Cosa ne pensate?
Ringraziando porgo cordiali saluti.

Risposta: il posteggiatore ha l’obbligo di custodire il bene ricevuto in consegna ed, in caso di danni al bene, non si libera da responsabilità con la semplice prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia, ma dimostrando, che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass. 29 luglio 2004, n. 14470). Spetta al debitore (posteggiatore) dare la prova, oltre che dello specifico evento impeditivo, della non imputabilità del (ossia dell’assenza di colpa nel) suo verificarsi.

Categoria: ContrattiTag: custodia, parcheggio, veicolo

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