
Quando si deve interpretare un contratto, non tutte le regole hanno lo stesso peso. Esiste, infatti, una vera e propria “gerarchia” di criteri che il giudice deve seguire per individuare il significato delle clausole e la reale volontà delle parti.
Una recente decisione del Tribunale di Torino (sentenza 10 febbraio 2026, n. 785) offre un utile riepilogo di questi principi.
Clausole predisposte da una sola parte: cosa succede
Se il contratto contiene condizioni predisposte unilateralmente da una parte (si pensi ai moduli standard o alle condizioni generali), si applica una regola precisa:
👉 le clausole vanno interpretate nel senso più favorevole alla parte che non le ha redatte (art. 1370 c.c.).
Tuttavia, questa regola non si applica automaticamente. Il giudice può farvi ricorso solo in caso di dubbio.
Infatti, se il significato della clausola è chiaro:
- dal testo letterale;
- dalla volontà comune delle parti;
- dal comportamento tenuto successivamente al contratto;
👉 non è necessario utilizzare questo criterio “contro il predisponente”.
Il ruolo della buona fede nell’interpretazione
Un altro principio importante è quello della buona fede (art. 1366 c.c.).
Questo criterio:
- serve a evitare interpretazioni arbitrarie o troppo soggettive;
- tutela l’affidamento reciproco tra le parti;
- impone di attribuire alle clausole un significato coerente con ciò che una persona media si aspetterebbe.
Tuttavia, è fondamentale chiarire un punto:
👉 la buona fede è un criterio sussidiario
👉 si applica solo quando non è possibile chiarire il significato del contratto con gli altri criteri principali.
In altre parole, non può essere usata per “forzare” il contenuto del contratto oltre ciò che risulta oggettivamente dal testo.
Il principio di conservazione del contratto
L’art. 1367 c.c. stabilisce che, in caso di dubbio, il contratto deve essere interpretato in modo da conservarne gli effetti.
Ma anche qui vale una precisazione:
👉 questo criterio si applica solo se esiste un’incertezza reale sulla volontà delle parti
👉 se invece la volontà è chiara, non c’è spazio per questa regola
I criteri “oggettivi”: quando entrano in gioco
Dopo aver applicato i criteri principali (artt. 1362–1365 c.c.), si può eventualmente ricorrere ai criteri cosiddetti “oggettivi”, come quello previsto dall’art. 1369 c.c.
Questi intervengono:
- quando le clausole sono ambigue;
- quando le espressioni utilizzate non sono adeguate a rappresentare la realtà.
👉 Anche questi criteri sono sussidiari, cioè utilizzabili solo se i criteri principali non bastano.
Cosa succede se il contratto resta ancora poco chiaro
In casi estremi, può accadere che il contratto rimanga oscuro nonostante l’applicazione di tutti i criteri interpretativi.
Solo in questa situazione si applica l’art. 1371 c.c., che contiene le regole finali di interpretazione.
👉 Si tratta dell’ultima risorsa, utilizzabile solo quando:
- tutti gli altri criteri (artt. 1362–1370 c.c.) non hanno consentito di chiarire la volontà delle parti.
✅ In sintesi
- Il primo obiettivo è ricostruire la volontà reale delle parti.
- I criteri interpretativi seguono un ordine preciso.
- Le regole come quella “contro il predisponente” o la buona fede:
- non sono automatiche
- si applicano solo in presenza di dubbi.
In sostanza, l’interpretazione del contratto non è arbitraria, ma segue un metodo rigoroso, che il giudice deve rispettare passo dopo passo.


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