Legge di bilancio 2018 ha ridotto da 5 a 2 anni il termine di prescrizione per il pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua. Quindi, trascorsi due anni da quando è sorto il diritto al corrispettivo del gestore senza che questo si sia attivato per richiedere il pagamento, il relativo credito potrà considerarsi non più dovuto in quanto estinto.
In altri termini le società fornitrici non potranno più richiedere conguagli per periodi antecedenti al biennio, conguagli che fino ad oggi potevano trasformarsi in “maxibollette”.
Le nuove norme in tema di prescrizione troveranno applicazione nei rapporti tra:
- il venditore e gli utenti domestici;
- il venditore e le microimprese;
- il venditore e i professionisti,
- il distributore e il venditore;
- il distributore e l’operatore del trasporto o gli altri soggetti della filiera.
Attenzione però, la nuova normativa non entra in vigore in modo uniforme, infatti si applica alle fatture con scadenza:
- successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico;
- successiva al 1° gennaio 2019 per il settore del gas;
- successiva al 1° gennaio 2020 per il settore idrico.
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