• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Skip to secondary navigation
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Before Header

Telef.   05741823351

Facebook Twitter Linkedin Mail

Studio Legale Falusi

Avvocato Prato

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Mobile Menu

Menu

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Chiedi una Consulenza

Scopri come il nostro studio può aiutarti

0574 1823351

blog

Usucapione del fondo confinante

Ti trovi qui: Home / Proprietà e Condominio / Usucapione del fondo confinante

26 Novembre 2009 //  by Simone Falusi//  Lascia un commento

Sono Marina di 54 anni, sono proprietaria della casa di mia madre che mi è stata lasciata alla sua morte. Nel 1970, un atto notarile lo conferma, sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione che hanno sconfinato nella terra del vicino di 35 cm con il nulla osta da parte di quest’ultimo. Dopo 39 anni dalla modifica e dopo la morta della mamma vorrei vendere l’immobile ma il vicino rivendica la sua proprietà anche per quei pochi cm che gli stessi geometri,all’atto della misurazione, non riescono a definire con precisione. Essendo passati 39 anni posso esercitare il diritto di usucapione su quella parte?e il mio vicino puo impedire la vendita della casa?vi prego è una situazione disperata chiedo consiglio Distinti Saluti
Marina

Risposta: l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) caratterizzato dal perdurare del possesso sulla cosa per il tempo stabilito dalla legge (20 anni nell’usucapione ordinaria). Si tratta di un acquisto della proprietà a titolo originario, il che significa che colui che usucapisce diventa proprietario automaticamente al compimento del ventennio e con effetto retroattivo.

Ma perchè si verifichino gli effetti dell’usucapione su un bene immbile occorre dunque  avere esercitato sullo stesso il possesso per un determinato periodo di tempo (almeno 20 anni nell’usucapione ordinaria, 10 anni nell’u. abbreviata ). Questo possesso deve essere continuato e non interrotto (è interrotto quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno), pacifico e pubblico (cioè non acquistato in modo violento o clandestino), ed inequivoco (deve cioè essere esercitato senza incertezza in maniera corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale).

Il legittimo proprietario che ha perduto il possesso e quindi non usa il bene, per evitare di perdere la proprietà di quest’ultimo deve, prima che si compia il ventennio, promuovere un giudizio per la reintegrazione nel possesso.

Nel caso in questione, quindi, essendo passati addirittura 39 anni dallo spossessamento di una parte del fondo confinante, potrebbe effettivamente essersi verificato l’acquisto per usucapione a Tuo favore. Il Tuo vicino, quindi, non può impedire la vendita.

Categoria: Proprietà e CondominioTag: immobile, Proprietà, usucapione, vendita

Post precedente: « Quanto tempo occorre per sfrattare il conduttore moroso?
Post successivo: Passaporto per i minori »

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Invia una domanda al blog

Per postare una domanda da pubblicare sul blog clicca sull'immagine qui sotto e verrai indirizzato al nostro sito Avvocatoblog.it

invia un quesito al blog

Categorie

Commenti recenti

  • zorro su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Simone Falusi su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • Tiziano su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • Tiziano su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • killing moles with marshmallows su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • handle bag su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Microresolutionsforweightloss official website su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • electriq 65" 4k ultra hd led smart tv review su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Marcello su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • travel tote bag su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

Archivi

Tag

affidamento figli affitto Avvocato banca cancellazione Cancellazione ipoteca casa compravendita conduttore coniugi contratto convivenza more uxorio custodia Danni debiti Deposito cauzionale disdetta divorzio estinzione famiglia figli genitori immobile incidente stradale Ipoteca locatore locazione Locazioni matrimonio muffa Mutuo notaio penale Proprietà e Condominio recesso responsabilità Risarcimento danni sentenza separazione Separazione coniugi sfratto spese Umidità vendita Vizi e difetti

Footer

Contatti

STUDIO LEGALE FALUSI
Tel. 05741823351

59100 Prato
Viale della Repubblica, 153

Aree di attività

  • Famiglia e Successioni
  • Risarcimento danni
  • Immobili
  • Diritto del lavoro
  • Recupero crediti
  • Contratti

Servizi Legali

  • Servizi per i privati
  • Servizi per le imprese
  • Consulenza
  • Preventivi
  • Gratuito patrocinio
  • Domiciliazioni
  • Cookie Policy (UE)
  • Termini e condizioni
  • Info e documenti
  • Faq

Copyright © 2023 · Studio Legale Falusi - Viale della Repubblica, 153 - 59100 Prato - Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

Studio Legale Falusi
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}