Buonasera, vorrei sapere se possibile, se un condominio può decidere il colore delle serrande delle attività commerciali a lui annesse, e quindi vietare decorazioni o quant’altro. Se si, dove dovrei trovare traccia di ciò? Sul regolamento condominiale o sul contratto stipulato direttamente con l’amministrazione del condominio?
Grazie in anticipo per l’eventuale risposta.
Con viva cordialità
Emanuele
Risposta: la questione attiene al rispetto del c.d. decoro architettonico del fabbricato condominiale. Il decoro, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione, è dato dall’insieme delle linee e dei motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti dell’edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e più o meno apprezzabile. Esso costituisce un bene cui sono direttamente interessati tutti i condomini e che concorre a determinare il valore sia delle proprietà individuali che di quella collettiva sulle parti comuni. Nel codice civile non troviamo una definizione di “decoro architettonico”, ma ad esso vi è un riferimento nell’art. 1120 c.c. : la norma in questione vieta le innovazioni “che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico…”
Il decoro è, dunque, un bene comune che non può essere alterato dall’iniziativa del singolo condomino.
Senza dubbio le serrande del negozio, al pari delle finestre, delle tapparelle e delle porte delle unità immobiliari che fanno parte del condominio, incidono sul decoro architettonico dell’edificio: un condomino che decidesse, ad esempio, di sostituire la tapparella color crema, uguale a quelle delle altre abitazioni, con una verde si esporrebbe sicuramente a delle legittime contestazioni.
Peraltro i giudici hanno avuto modo di puntualizzare che nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di queste innovazioni o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all’edificio condominiale, trattandosi di una tutela accordata in sè e per sè a prescindere da situazioni contingenti in quanto correlata soltanto alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stabile condominiale (Cass. n. 851/07).
Pertanto, dovendo sostituire la serranda del negozio, in assenza di disposizioni nel regolamento condominiale, occorrerà cambiarla con una dello stesso tipo, oppure riuscire ad ottenere il consenso di tutti i condomini per l’installazione di una diversa serranda.
Lascia un commento