• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Skip to secondary navigation
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Before Header

Telef.   3387586758

Facebook Linkedin Mail

Studio Legale Falusi

Avvocato Prato

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Mobile Menu

Menu

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Chiedi una Consulenza

Scopri come il nostro studio può aiutarti

0574 1823351

blog

Condominio moroso? Adesso rischia solo chi non ha pagato

Ti trovi qui: Home / Proprietà e Condominio / Condominio moroso? Adesso rischia solo chi non ha pagato

23 Maggio 2008 //  by Simone Falusi//  2 commenti

Cassazione Civile – Sezioni Unite – sentenza n. 9148/2008.

La solidarietà passiva in materia condominiale non c’è più: per effetto della sentenza n. 9148/2008 delle SS.UU. della Corte di Cassazione i creditori del condominio possono citare in giudizio per il pagamento delle somme dovute solo i condomini che non hanno versato la loro quota, senza coinvolgere chi ha pagato regolarmente. Si tratta di un principio nuovo in materia di ripartizione delle spese nei condomini tra edifici stabilito appunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Prima di questa sentenza, infatti, si riteneva sussistente una responsabilità solidale dei condomini: pertanto, in caso di morosità del condominio nei confronti dei fornitori o imprese che avevano eseguito dei lavori, i creditori potevano rivalersi su tutto il condominio, quindi sia sui condomini che avevano pagato la loro quota, sia sui condomini inadempienti nel pagamento della quota spettante. Da ora in poi, invece, chi è in regola con i pagamenti non potrà più essere chiamato a pagare per altri. Ad avviso delle Sezioni Unite, non si può applicare al condominio il principio della responsabilità solidale, ma ciascun condomino deve rispondere dell’impegno preso collettivamente, nell’interesse del condominio, solo in proporzione alle rispettive quote

Categoria: Proprietà e CondominioTag: condomini, creditore, Proprietà e Condominio, reponsabilità, solidale

Post precedente: « Separazione coniugi e rate del mutuo
Post successivo: L’avvocato a spese dello Stato: il patrocinio per i non abbienti »

Interazioni del lettore

Commenti

  1. marcello

    16 Luglio 2015 alle 12:30

    questa sentenza delle SS.UU. fa finalmente luce su tanti abusi. nella palazzina dove abito 13 unità immobiliari un condomino ha contratto un debito di 1000 euro circa ha seguito della riunione quasi tutti non tutti hanno subito optato per il decreto ingiuntivo. Io ed altri invece abbiamo cercato senza riuscirci di far pendere lago della bilancia di una quote – pro tempore – per aiutare questo condomino ad uscire dal momento difficile senza attuare il decreto ingiuntivo. Io sarei portato di ricorrere in giudizio sulla base della sentenza in questione. Gradirei molto un Vostro parere ringrazio e porgo cordiali saluti

    Rispondi
    • marcello

      16 Luglio 2015 alle 12:42

      può l’amministratore sccettare deleghe dei suoi dipendenti mentre questi amministra il condominio in una Associazione ? Grazie per la Vostra cortese risposta

      Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Invia una domanda al blog

Per postare una domanda da pubblicare sul blog clicca sull'immagine qui sotto e verrai indirizzato al nostro sito Avvocatoblog.it

invia un quesito al blog

Categorie

Commenti recenti

  • Giuseppina su Devo pagare il mio avvocato anche se il Giudice ha condannato controparte alla rifusione delle spese legali? 
  • Fiorella Filippini su Come posso recuperare i riferimenti della sentenza di separazione personale?
  • Nerina vernasca su Ho vinto la causa: quali spese spettano all’avvocato?
  • Domenico su Devo pagare il mio avvocato anche se il Giudice ha condannato controparte alla rifusione delle spese legali? 
  • sandra su Devo pagare il mio avvocato anche se il Giudice ha condannato controparte alla rifusione delle spese legali? 
  • Giorgio Gola su Immissione di rumori da movida: il comune condannato a risarcire i danni
  • Luke su Nell’immobile appena acquistato ci sono infiltrazione di acqua. Cosa posso fare?
  • Anna su Devo pagare il mio avvocato anche se il Giudice ha condannato controparte alla rifusione delle spese legali? 
  • Maria Rosa Randazzo su Devo pagare il mio avvocato anche se il Giudice ha condannato controparte alla rifusione delle spese legali? 
  • ANTONIO SANAPO su Coniugi separati: a chi spetta il recupero del deposito cauzionale?

Archivi

Tag

affidamento figli affitto assegno mantenimento Avvocato banca cancellazione casa compravendita conduttore coniugi contratto convivenza more uxorio custodia Danni debiti Deposito cauzionale disdetta divorzio estinzione famiglia figli genitori immobile incidente stradale Ipoteca locatore locazione Locazioni matrimonio muffa Mutuo notaio penale Proprietà e Condominio recesso responsabilità Risarcimento danni sentenza separazione Separazione coniugi sfratto Umidità vendita vizi Vizi e difetti

Footer

Contatti

STUDIO LEGALE FALUSI
Tel. 0574757372
Cel. 3387586758

59100 Prato
Viale della Repubblica, 153

Aree di attività

  • Famiglia e Successioni
  • Risarcimento danni
  • Immobili
  • Diritto del lavoro
  • Recupero crediti
  • Contratti

Servizi Legali

  • Servizi per i privati
  • Servizi per le imprese
  • Consulenza
  • Preventivi
  • Gratuito patrocinio
  • Domiciliazioni
  • Cookie Policy (UE)
  • Termini e condizioni
  • Info e documenti
  • Faq

Copyright © 2025 · Studio Legale Falusi - Viale della Repubblica, 153 - 59100 Prato - Tel. 0574757372 / 3387586758 - P. Iva 01825810979

Studio Legale Falusi
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}