Salve, secondo la sentenza della Cassazione n.9148/2008, i creditori del condomino possono citare in giudizio per il pagamento delle somme dovute solo i condomini che non hanno versato la loro quota. La domanda è la seguente, “se le somme dovute dal singolo condomino riguardano dei lavori di natura edile voluti e deliberati dall’assemblea con la maggioranza millesimale e dove il condomino moroso non era presente o era contrario ai lavori, il principio della sentenza n°9148 del 2008 vale ancora?”Grazie per la risposta.
Risposta: Le delibere assembleri prese in conformità alla legge e alle relative maggioranze necessarie sono vincolanti per tutti i condomini, nessuno escluso, compresi gli assenti, gli astenuti e i dissenzienti in minoranza, fatto eccezione per le delibere concernenti le innovazioni voluttuarie e gravose e suscettibili di utilizzo separato, per le quali la minoranza dissenziente può essere esonerata dalla partecipazione alle spese.
marcello
è giusto che l’amministratore per la risposta per una e-meil addebiti, con fattura, un costo di un euro più iva al condoino che aveva inviato una sua e-meil per un dubbio ? Faccio presente che tale costo non esiste in nessuna delibera, posso rifiutarmi di pagarla questa fattura?
Simone Falusi
Se l’email dell’amministratore non è un sollecito di pagamento, ma una risposta ad una richiesta/domanda di un condominio non vedo la ragione dell’addebito del “costo”. Peraltro, anche nel caso si trattasse di sollecito per il pagamento degli oneri condominiali, il costo della corrispondenza, quale spesa necessaria alla gestione del condominio dovrebbe essere suddiviso tra tutti i condomini, in assenza di diversa disposizione contenuta nel regolamento o in una delibera assembleare. Francamente emettere una fattura per un euro appare surreale…