• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Skip to secondary navigation
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Before Header

Telef.   05741823351

Facebook Twitter Linkedin Mail

Studio Legale Falusi

Avvocato Prato

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Mobile Menu

Menu

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Chiedi una Consulenza

Scopri come il nostro studio può aiutarti

0574 1823351

blog

Condominio: il creditore del condominio può agire anche contro i condomini che hanno pagato la loro quota?

Ti trovi qui: Home / Proprietà e Condominio / Condominio: il creditore del condominio può agire anche contro i condomini che hanno pagato la loro quota?

23 Luglio 2009 //  by Simone Falusi//  Lascia un commento

casaBuona Sera,
Vi scrivo in merito ad un problema di carattere condominiale. I miei genitori sono proprietari di un’appartamento di un palazzo con circa 50 appartamenti. Giusto 2 anni fa sono iniziati i lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile che si è concluso giusto 3 mesi fa. Da 2 anni si sono accumulate le varie quote dei proprietari tranne di 2 che, allo stato attuale, si sono rifiutati di uscire le quote da accantonare. Ad oggi il condominio è moroso delle quote dei 2 proprietari. La parte legale della ditta fornitrice sostiene che non potendo citare in giudizio tutti i condomini del palazzo ne estrarrà 2 ai quali spedirà la lettera legale.

Vi chiedo: Stando cosi i fatti è corretto l’operato dello studio legale della ditta ? E se cosi stanno le cose si potrebbe creare il paradosso che le lettere verranno recapitate ai proprietari che hanno regolarmente pagato le loro quote.
Mi chiarite meglio tutto quanto ?
Grazie e buon lavoro.
Piero

Risposta: il problema da Lei sollevato è quello della solidarietà passiva tra i condomini, che tradotto significa questo: quando l’amministratore del condominio non è in grado di pagare i fornitori a causa della morosità di alcuni condomini, i fornitori possono chiedere il pagamento dell’intero credito sia sull’intero condominio, oppure anche nei confronti di uno qualsiasi dei condomini, ancorchè quest’ultimo non si sia reso moroso. E ciò in conseguenza del principio della solidarietà delle obbligazioni condominiali.  L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (1292 c.c.).

In effetti, questo principio in materia condominiale è stato ripetutamente affermato anche dalla Corte di Cassazione; senonchè  la sentenza n. 9148/2008 emessa dalla Sezioni Unite della Cassazione,  rivedendo il proprio precedente orientamento maggioritario, ha sposato il principio opposto negando la solidarietà passiva in materia condominiale. Pertanto, per effetto di questa sentenza  i creditori del condominio possono agire per il pagamento delle somme dovute solo contro i condomini che non hanno versato la loro quota, senza coinvolgere chi ha pagato regolarmente. Ad avviso delle Sezioni Unite, non si può applicare al condominio il principio della responsabilità solidale, ma ciascun condomino deve rispondere dell’impegno preso collettivamente, nell’interesse del condominio, solo in proporzione alle rispettive quote.

Bisogna, tuttavia, aggiungere che la discussione non è affatto chiusa. Infatti, dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, sono state pronunciate alcune sentenze (sempre della Cassazione) che hanno ribaltato nuovamente i principi chiave della responsabilità condominiale, recuperando il principio della solidarietà passiva (Cassazione, sentenza n. 14813/08).

In ogni caso, sulla base di quanto affermato dalla sentenza 9148/2008, il condomino non moroso a cui venga richiesto di adempiere l’obbligazione da parte del creditore del condominio, può contestare la pretesa.

Categoria: Proprietà e CondominioTag: amministratore, condomini morosi, debiti, pagamento, Proprietà e Condominio

Post precedente: « Separazione: non voglio che l’appartamento a morte avvenuta possa andare a mio marito
Post successivo: Locazione del magazzino e disdetta del locatore alla prima scadenza contrattuale »

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Invia una domanda al blog

Per postare una domanda da pubblicare sul blog clicca sull'immagine qui sotto e verrai indirizzato al nostro sito Avvocatoblog.it

invia un quesito al blog

Categorie

Commenti recenti

  • zorro su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Simone Falusi su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • Tiziano su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • Tiziano su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • killing moles with marshmallows su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • handle bag su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Microresolutionsforweightloss official website su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • electriq 65" 4k ultra hd led smart tv review su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Marcello su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • travel tote bag su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

Archivi

Tag

affidamento figli affitto Avvocato banca cancellazione Cancellazione ipoteca casa compravendita conduttore coniugi contratto convivenza more uxorio custodia Danni debiti Deposito cauzionale disdetta divorzio estinzione famiglia figli genitori immobile incidente stradale Ipoteca locatore locazione Locazioni matrimonio muffa Mutuo notaio penale Proprietà e Condominio recesso responsabilità Risarcimento danni sentenza separazione Separazione coniugi sfratto spese Umidità vendita Vizi e difetti

Footer

Contatti

STUDIO LEGALE FALUSI
Tel. 05741823351

59100 Prato
Viale della Repubblica, 153

Aree di attività

  • Famiglia e Successioni
  • Risarcimento danni
  • Immobili
  • Diritto del lavoro
  • Recupero crediti
  • Contratti

Servizi Legali

  • Servizi per i privati
  • Servizi per le imprese
  • Consulenza
  • Preventivi
  • Gratuito patrocinio
  • Domiciliazioni
  • Cookie Policy (UE)
  • Termini e condizioni
  • Info e documenti
  • Faq

Copyright © 2023 · Studio Legale Falusi - Viale della Repubblica, 153 - 59100 Prato - Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

Studio Legale Falusi
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}