
Mia madre ha ereditato una casa alla morte di mia nonna; quando era in vita mia nonna aveva già fatto l’atto dal notaio che dichiarava che lasciava la nuda proprietà a mia madre e lei fino a quando era in vita aveva l’usufrutto,;quando questa sarebbe morta l’usufrutto passava a mia madre diventando l’unica proprietaria legittima. Mia nonna nel frattempo ha fatto abitare in questa casa l’altro suo figlio senza mai pagare l’affitto e senza fare mai un affitto o qualsiasi tipo di contratto, e senza mai pagare le spese condominiali pagate sempre da mia nonna . Ora mia nonna non c’è più gia da tre anni , ma suo figlio non vuole lasciare la casa. (…) Noi ci siamo rivolti ad un avvocato giustamente dopo che gli abbiamo dato un anno di tempo per abbandonare l’immobile, l’avvocato ha cercato di intraprendere una causa d’urgenza visto le spese che siamo obbligati a pagare senza essere in possesso dell’immobile, ma il giudice ha rifiutato la richiesta, obbligandoci la mediazione. Alla mediazione noi eravamo disposti mentre l’altro fratello ha rifiutato , allora si e passati ad una causa ordinaria passando ancora del tempo, sono passati tre ma noi ancora non abbiamo visto nessun risultato. Io figlia sto pagando l’affitto in un altra casa mentre mio zio occupa abusivamente la casa ereditata da mia mamma, senza pagare nulla e le spese ricadono sua mia mamma munita di atto della casa, la casa incide anche sul suo reddito come seconda. Credo che il nostro avvocato non sia in grado , come posso fare per sfrattare “velocemente “( perché sono passati tre anni e più e ancora non se ne parla) il fratello dalla casa ? Grazie mille , siamo giunti all’esasperazione.
Non penso che la lunghezza dei tempi per allontanare tuo zio ed ottenere il possesso della casa dipenda dal tuo avvocato.
Il problema è dovuto, in primo luogo, alla circostanza dell’occupazione senza titolo della casa da parte di tuo zio.
L’occupazione di un immobile senza titolo si verifica quando si viene privati della possibilità di utilizzare un immobile ad opera di un terzo, che lo occupa in maniera illegittima, ovvero senza che vi sia un contratto efficace a giustificare il suo possesso.
Diversamente, in presenza di un contratto di locazione scaduto, sarebbe stato possibile sfrattare tui zio attraverso lo speciale procedimento dello “sfratto” per finita locazione: in questi casi la legge prevede un procedimento relativamente rapido con cui il locatore può ottenere la disponibilità dell’immobile. Tale procedimento, però presuppone l’esistenza di un contratto di locazione, che nel tuo caso non è mai stato stipulato.
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Guida pratica alle locazioni
La mancanza di un titolo (contratto di locazione) ti impedisce dunque di poter utilizzare lo strumento più veloce dello sfratto per finita locazione per riprenderti la casa.
A questo punto, per poter ottenere la disponibilità dell’abitazione non rimane che eserciatre l’azione di rilascio attraverso un ordinario giudizio di cognizione, o, in alternativa, al più celere rito sommario a cognizione piena ex art. 702 bis cpc (caratterizzato da un’istruttoria semplificata e da una cognizione piena). In ogni caso le tempistiche sono più lunghe di quelle della procedura di sfratto.
Se, poi vi è la necessità di una tutela immediata del diritto si può proporre un ricorso d’uregnza ex art. 700 cpc, che immagino sia quello che ha tentato il tuo avvocato, ma che è stato respinto dal Tribunale. E’ preferibile, infatti, utilizzare questo azione cautelare, solo quando sia possibile fornire piena e rigorosa prova circa la sussistenza dei suddetti presupposti (pericolo di un danno gravo in caso di ritardo in particolare ed evidenza della susstenza del diritto vantato).
Concludendo, non essendoci alternative alla strada già intrapresa dal tuo legale, non ti rimane che attendere la sentenza del Tribunale.
Cio detto, è altresì vero che i tre anni e più passati dall’inizio della causa sono eccessivi: ma ciò dipende dai tempi malati della giustizia. A questo riguardo potrai valutare assieme al tuo avvocato della eventualità di chiedere il risarcimento dei danni allo stato per eccessiva durata del processo, attraverso la procedura della c.d. legge Pinto.
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