Cancellazione ipoteca su mutuo frazionato. Sono in fase di estinzione anticipata del mutuo e la banca non intende applicare la legge n°40 del 2-4-2007 a conversione del decreto bersani; adducendo il fatto che le ipoteche su mutui frazionati non sono comprese nella legge obbligandomi a rivolgermi al notaio per la cancellazione (oltre 750,00 euro). Ha ragione la banca o no? Grazie.
22-3-2008 | Bruno (email)
Risposta: secondo un primo parere dell’Agenzia del Territorio (contenuto nella Circolare 20 novembre 2007, n. 13/T) alle ipoteche frazionate non si applicava il procedimento semplificato di cancellazione previsto dall’articolo 13 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. decreto sulle liberalizzazioni Bersani bis) convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40. In particolare, quella Circolare dell’Agenzia del Territorio stabiliva che il procedimento semplificato di cancellazione d’ufficio dell’ipoteca non si applicava in presenza di iscrizioni ipotecarie frazionate a garanzia di singole quote di mutuo frazionato.
Successivamente, in virtù dell’articolo 2, comma 450, lett. e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (FINANZIARIA 2008), il procedimento semplificato in questione è stato esteso anche alle cancellazioni di ipoteca relative a mutui accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122, nonché a quelli garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari. La stessa Agenzia del Territorio ha recepito la novità introdotta ed ha emanato un provvedimento che disciplina, appunto, le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione delle ipoteche frazionate. Quindi il procedimento semplificato di cui alla Legge Bersani deve essere applicato anche al caso in esame e la banca non può oppure neppure la mancanza di istruzioni circa il contenuto delle comunicazioni da inviare all’Agenzia del Territorio per l’adempimento della legge.
Ecco il testo integrale del provvedimento dell’Ag. del Territorio:
“AGENZIA DEL TERRITORIO
Provvedimento 29 gennaio 2008
Cancellazione di ipoteca ai sensi dell’articolo 13, comma 8-sexies e seguenti, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Determinazione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l’articolo 13, comma 8-sexies, come modificato dall’articolo 2, comma 450, lett. e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice della amministrazione digitale”;
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante le “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”;
Visto il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, emanato dal Direttore dell’Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, concernente l’istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell’Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, concernente: “Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall’art. 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 9 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2007, concernente la definizione delle modalità e delle specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Considerata la necessità di disciplinare il contenuto delle comunicazioni relative all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari;
DISPONE:
Articolo 1
(Ambito oggettivo)
1. Alle comunicazioni di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, relative all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari, si applicano, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007 e alle disposizioni del provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007, le disposizioni del presente provvedimento.
Articolo 2
(Comunicazioni riguardanti l’estinzione di una quota di mutuo accollata a seguito di frazionamento)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardante l’estinzione di una quota di mutuo accollata a seguito di frazionamento, deve contenere gli elementi identificativi della quota di mutuo estinta, desunti dall’atto di frazionamento e dalla relativa formalità di annotazione, nonché degli immobili cui la quota stessa si riferisce con l’indicazione, per ciascuno di essi, della natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale.
Articolo 3
(Comunicazioni riguardanti l’estinzione di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardante l’estinzione di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari, è effettuata dal creditore risultante nei registri immobiliari e deve riportare il numero dei titoli di credito annotati. Ai fini dell’esecuzione della cancellazione di cui all’articolo 13, comma 8-decies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, nel registro delle comunicazioni istituito con il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, devono essere consegnati al conservatore i titoli cambiari, i quali sono restituiti al soggetto che ne ha curato la consegna dopo che il conservatore vi ha eseguito la relativa annotazione.
2. La mancata consegna al conservatore di tutti i titoli cambiari determina l’inefficacia della comunicazione ai fini della cancellazione e la conseguente ineseguibilità della cancellazione medesima. Il conservatore annota l’ineseguibilità della cancellazione sul registro delle comunicazioni, ne dà comunicazione al creditore e restituisce formalmente i titoli cambiari al soggetto che ne ha curato la consegna.
Articolo 4
(Modalità di trasmissione)
1. La trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è effettuata esclusivamente con le modalità telematiche di cui al provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007.
Articolo 5
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 gennaio 2008
F.to il Direttore dell’Agenzia, Mario Picardi
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