Premessa
Molti lettori ci scrivono per avere chiarimenti sulle parcelle che sono state presentate loro dall’ avvocato, sulla congruità o meno delle somme richieste, su come si calcola il compenso dell’avvocato, ecc.
Oggi vogliamo quindi approfondire un tema importante per tutti coloro che usufruiscono dei servizi di un avvocato: i compensi professionali.
La determinazione dei compensi degli avvocati è regolata da una serie di norme e principi che mirano a garantire la trasparenza e l’equità nella determinazione dei costi delle prestazioni professionali.
Vediamo, quindi, di spiegare quali sono i meccanismi per determinare l’onorario dell’avvocato.
1. L’accordo cliente-avvocato
In primo luogo, è importante sottolineare che la determinazione del compenso dell’avvocato può avvenire attraverso un accordo scritto tra il cliente e il professionista.
Infatti la regola generale prevista dall’art. 13 della Legge professionale forense è che il compenso spettante al professionista sia pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
Lo stesso art. 2233 c.c. sanziona con la nullità i patti conclusi tra avvocato e cliente per stabilire il compenso professionale se non redatti nella forma scritta.
In questo caso il compenso sarà stabilito dalle parti sulla base delle caratteristiche dell’affare e della complessità della prestazione richiesta.
L’accordo può anche prevedere modalità di pagamento differite o rateizzate, in modo da rendere più agevole l’accesso alle prestazioni legali.
In quest’ottica la stessa legge professionale stabilisce che l’avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico.
L’avvocato è anche tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
1.1. il ‘patto di quota lite’ è legale?
Il patto quota lite è quel particolare l’accordo tra avvocato e cliente che attribuisce all’avvocato, come compenso della sua attività professionale, una quota dei beni o diritti in lite. In pratica in questo modo il compenso dell’avvocato viene calcolato in percentuale rispetto al risultato ottenuto dal cliente, anziché essere rapportato all’importanza dell’opera professionale.
Il patto di quota lite, come sopra inteso, è vietato dalla legge. Infatti l’art. 2233 del codice civile oggi non consente all’avvocato di pretendere una parte del bene oggetto della lite.
La ratio della norma sta nel fatto che l’avvocato non può pattuire un compenso che prevede l’attribuzione dei beni o diritti oggetto della controversia, concretandosi tale patto in una partecipazione agli interessi per difendere i quali è stato assunto il patrocinio. L’interessamento dell’avvocato all’esito della lite attenua quindi quella obiettività e serenità che si richiede nell’esecuzione del mandato.
Vero è che il divieto del patto di quota lite, previsto all’art. 2233, 3 comma, cod. civ., era stato abrogato dall’art. 2, D.L. n. 223/2006, ma tale divieto è stato poi ripristinato dall’art. 13, comma 4 della l. n. 247 del 2012.
Tuttavia se è vero che la legge del 2012 ha ripristinato il divieto del patto di quota lite ( “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”) è altrettanto vero che la stessa norma (art. 13 comma 3) espressamente statuisce che “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione ….. a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello astrattamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Le disposizione normative effettivamente appaiono in contraddizione tra loro. Il Consiglio Nazionale Forense ha tuttavia chiarito (sentenza 225/2013) che sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Quindi la parcella determinata in percentuale al valore dell’affare non viola il divieto del patto di quota lite, mentre la parcella in percentuale collegata al risultato conseguito (in pratica alla somma che sarà attribuita al cliente da Giudice) viola il divieto del patto di quota lite.
Sarà quindi valido il patto di quota lite se le parti hanno predeterminato, al momento della conclusione del contratto, il valore dell’affare, o quantomeno hanno individuato l’importo che ritengono di poter ottenere; non sarà invece valido quando le parti si sono limitate ad individuare una percentuale o una quota, rimettendo ogni altra determinazione al risultato conseguito all’esito del giudizio.
In caso di nullità del patto di quota lite, l’avvocato conserva comunque il diritto di ricevere il compenso delle sue prestazioni sulla base dei parametri forensi (di cui al punto successivo), posto che la nullità non determina l’invalidità dell’intero accordo (Cass. 30.7.2018 n. 20069; Consiglio Nazionale Forense n. 71/2009).
1.2. Il palmario
Il palmario è una forma di compenso promesso dal cliente al difensore in aggiunta allo stesso, con particolare riferimento alla conclusione favorevole di una lite. In pratica il palmario è l’accordo che prevede, in favore del professionista, il pagamento da parte del cliente di una somma ulteriore in ragione del risultato perseguito o della complessità dell’attività svolta.
Si tratta di un compenso suppletivo straordinario che il cliente per l’esito vittorioso della lite, si obbliga a dare all’avvocato in aggiunta all’onorario spettantegli in base alla tariffa forense.
2. I parametri forensi
Se invece tra avvocato e cliente non viene pattuito per iscritto alcunché in merito al compenso? In assenza di un accordo scritto, si farà allora riferimento ai parametri ministeriali, vale a dire una serie di criteri di valutazione delle prestazioni professionali dell’avvocato, che vengono periodicamente aggiornati ogni 2 anni dal Ministero della Giustizia.
Con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Il successivo D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, oltre ad adeguare i compensi professionali al costo della vita, ha innovato la materia introducendo alcune modifiche al D.M. 55/2014. In particolare è stata introdotta la possibilità di ricorrere ad una tariffa oraria.
I nuovi compensi previsti dal DM 147/22 si applicano alle attività compite dopo il 23/10/2022.
I parametri riguardano l’attività giudiziale, l’attività penale e l’attività stragiudiziale e sono formulati da parte del Ministero in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
Questi parametri tengono in considerazione una serie di fattori, tra cui la difficoltà e il valore dell’affare, l’importanza dell’opera, la natura e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Quando il Giudice liquida le spese del processo deve applicare i parametri forensi. Il Giudice deve prendere come riferimento i valori medi delle tabelle dei parametri. Questi valori, poi possono essere dal giudice aumentati o diminuiti a seconda della complessità o meno del caso o delle questioni giuridiche sottese, del numero delle parti assistite dall’avvocato ecc.
Una ipotesi di aumento nella misura del 30% è poi prevista per il caso in cui gli atti depositati con modalità telematiche siano redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.
2.1 Come si calcola il compenso dell’avvocato attraverso i parametri forensi
Il compenso viene calcolato in base alle diverse fasi in cui si articola il processo. A questo scopo la normativa individua e distingue le seguenti fasi:
- fase di studio della controversia: comprende l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
- fase introduttiva del giudizio: comprende la redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, le relative notificazioni, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
- fase istruttoria: comprende le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
- fase decisionale: includeva le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
- fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti;
- fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
L’attività professionale di un avvocato può riguardare non solo attività processuali e fasi giudiziali vere e proprie ma anche attività stragiudiziale. Anche in relazione a tali attività troveranno applicazione i parametri previsti dai Decreti ministeriali in assenza di una pattuizione tra cliente e professionista.
3. Le spese e gli accessori dovuti oltre al compenso
Oltre al compenso, l’avvocato ha diritto al rimborso delle spese documentate e delle spese di trasferta, nonché ad una somma forfettaria per il rimborso delle spese generali, che di regola corrisponde al 15% del compenso totale.
Quindi, normalmente nel preventivo e/o nella parcella dell’avvocato, oltre ai compensi ed alle voci di spesa, il cliente troverà;
- un importo a titolo di “rimborso spese forfettario calcolato sul 15% dell’imponibile”
- un importo a titolo di contributo previdenziale (attualmente 4%);
- l’I.V.A. se dovuta
4. Tariffa a tempo
Come già accennato con D.M 147/22 sono state introdotte alcune novità normative in materia di compensi dell’avvocato, tra cui l’introduzione di criteri di determinazione della tariffa oraria a favore dell’avvocato.
In questo caso, il compenso sarà stabilito in base al tempo effettivamente impiegato dal professionista per la prestazione richiesta. Si tratta di una modalità di determinazione del compenso che garantisce una maggiore flessibilità e personalizzazione del servizio
5. Un esempio pratico.
Proviamo a rendere ancora più chiaro quanto scritto fino a qui con un esempio. Ipotizziamo che il sig. Rossi intenda fare una causa per danni al sig. Bianchi e per questo si rivolge all’avvocato Cicero. Ipotizziamo che l’importo dei danni subiti dal sig. Rossi venga stimato in 30.000 euro; questo importo costituisce il valore della domanda.
Pertanto, in assenza di un diverso accordo scritto tra Rossi e l’avv. Cicero, il compenso di quest’ultimo sarà determinato applicando la tabella specifica dei parametri ministeriali previsti in relazione al tipo di procedimento da instaurare ed al valore della domanda.
Ipotizzando che l’avv. Cicero intenda promuovere una causa ordinaria davanti al Tribunale e che la causa del sig. Rossi non presenti aspetti di complessità, la tabella (di cui al D.M. 147/22) cui fare riferimento è la seguente:
In questa tabella vengono riportate, sulla prima colonna, le diverse fase in cui è suddiviso il processo (studio controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria/trattazione e decisionale (di cui si è detto al paragrafo 2.1 che precede)); nelle colonne successive sono poi riportati, in corrispondenza di ciascuna fase i compensi professionali, compensi che aumentano con l’aumentare del valore della causa: nella seconda colonna sono infatti riportati i compensi per le cause di valore fino a 1.100 euro; nella terza colonna quelli per le cause di valore compreso tra i 1.100,01 ed i 5.200 euro e così via.
Poiché il valore della domanda del sig. Rossi abbiamo ipotizzato essere pari a 30.000 euro, i compensi professionali da prendere in considerazione saranno allora quelli indicati sotto lo scaglione di valore “da € 26.000,01 a € 52.000,00”. L’onorario dell’avvocato potrà quindi essere preventivato così:
- Fase di studio: € 1.701,00
- Fase introduttivo del giudizio: € 1.628,00
- Fase istruttoria e/o trattazione: € 1.806,00
- Fase decisionale: € 2.905,00
- Totale imponibile: € 8.040,00
A tale somma andrà poi aggiunto il rimborso forfettario 15%, pari ad € 1.206,00, il contributo previdenziale (4%) e l’Iva se dovuta, oltre alle spese vive per l’iscrizione a ruolo della causa e le notifiche.
Come detto i parametri si applicano in assenza di un accordo scritto tra cliente ed avvocato sul compenso: pertanto nel caso in cui il sig. Rossi e l’avv. Cicero pattuiscano come compenso per quest’ultimo un importo forfettario o un compenso in percentuale, tra il cliente ed il professionista si applicherà il patto e non i parametri.
6. Conclusioni
Riassumendo, quindi, al momento del conferimento dell’incarico all’avvocato ė opportuno che il cliente chiarisca con il professionista come saranno regolati gli aspetti economici quest’ultimo.
Il cliente potrà infatti concordare con l’avvocato che il compenso sia determinato in maniera forfettaria, o comunque in misura diversa rispetto ai valori previsti dai parametri forensi. In tutti questi casi l’accordo deve essere messo per iscritto.
In mancanza di accordo scritto, il compenso dovuto all’avvocato sarà determinato applicando i parametri forensi.
Le persone con basso reddito possono accedere al patrocinio a spese dello stato (gratuito patrocinio): per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.
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